Statuto del Coro
Art.1 Denominazione e Sede
E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Coro polifonico dell'Università del Salento". L’Associazione ha durata illimitata, è senza fini di lucro ed è regolata a norma del Titolo I, Cap.III, art. 36 e segg. del Codice civile nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede in Lecce, viale Gallipoli 49, presso l’edificio dell’Università del Salento, ex Istituto “Principe Umberto”.
Art.2 Scopo
L'Associazione ha lo scopo di:
- costituire nell’ambito dell'Università del Salento, un centro di educazione musicale attraverso attività di concertazione e produzione corale e strumentale;
- creare momenti di aggregazione e di socializzazione all'interno della comunità universitaria tra personale docente, tecnico-amministrativo e studenti;
- promuovere l’immagine dell’Università del Salento in ambito regionale, nazionale ed internazionale attraverso attività di carattere culturale nel campo musicale, con particolare riguardo all’attività concertistica corale e strumentale;
- promuovere scambi con analoghe strutture di Atenei italiani ed esteri;
- promuovere nel territorio, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università del Salento, la cultura e la formazione musicale, attraverso eventi e concerti.
ART. 3 – Attività
L’Associazione promuove ed attua iniziative volte al raggiungimento dello scopo associativo e in particolare organizza le seguenti attività:
a. svolge formazione musicale per il personale, gli studenti dell’Università del Salento e per tutti i soci dell’Associazione. L’attività di formazione, teorica e pratica, si esplica attraverso l’organizzazione di esercitazioni corali ed orchestrali, svolte organicamente e con continuità;
b. organizza incontri, discussioni, ascolti di carattere storico, teorico e tecnico riguardanti il proprio repertorio;
c. organizza seminari, stages, laboratori finalizzati al perfezionamento della pratica musicale che non si configurino come sostitutivi delle attività curriculari e di supporto alla didattica svolte dall’Ateneo e che non siano ad esse sovrapposte;
d. produce concerti e interventi musicali collegati alle attività ed agli eventi dell’Università del Salento
e. assicura la propria presenza, ove richiesta, alle cerimonie di Ateneo ed ad altre manifestazioni organizzate dall’Ateneo stesso o da sue strutture;
f. organizza e partecipa a rassegne nazionali e internazionali di gruppi corali e orchestrali universitari;
g. rappresenta l’Università del Salento in Italia e all’estero anche nell’ambito di scambi culturali con altri Atenei o a seguito di inviti per la partecipazione a rassegne nazionali ed internazionali a carattere concertistico;
h. collabora con l’Università per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione della musica;
i. organizza e produce concerti e manifestazioni finalizzate alla diffusione della cultura musicale nel territorio.
Art. 4 Fondo Comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
a. quote associative, da corrispondersi dagli associati, il cui ammontare, modalità e tempi di versamento sono stabiliti dall'Assemblea;
b. contributi dell’Università del Salento per attività connesse alle sue proprie attività;
c. tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati, o da persone fisiche o giuridiche;
d. contributi volontari, lasciti, donazioni.
e. proventi derivanti a qualunque titolo dalle attività della Associazione;
f. beni mobili od immobili acquistati impiegando le entrate di cui ai precedenti punti.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne pretendere la quota in caso di recesso.
L’Università del Salento garantisce all’Associazione un sostegno in termini logistici e/o finanziari, da definirsi con apposita convenzione, compatibilmente con le proprie disponibilità.
Art.5 Associati
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che intendano collaborare al perseguimento degli scopi dell'Associazione e che possiedano i requisiti per partecipare alle attività dell’Associazione secondo quanto stabilito dall’apposito Regolamento. La partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione è a titolo gratuito ed in nessun caso può essere remunerata.
Saranno ammessi in qualità di soci ordinari dell'Associazione:
- personale docente e tecnico-amministrativo, in ruolo o collocato a riposo, dell’Università del Salento;
- studenti iscritti a qualunque corso di studio o di dottorato di ricerca dell'Università del Salento, ivi inclusi gli studenti partecipanti al programma ERASMUS o altri progetti comunitari,
- laureati presso l’Università del Salento e collaboratori a qualunque titolo alle attività dell’Università, ivi incluso il personale di altri Enti di formazione o di ricerca.
Possono essere associati in qualità di soci aggregati persone che, pur non rientrando nelle categorie suddette, condividano le finalità dell’Associazione, ne accettino obiettivi e scopi e si impegnino nelle relative attività. L’ammissione di questi ultimi soci è deliberata ai sensi del successivo art. 6, dal Consiglio direttivo.
La partecipazione dei soci all’attività concertistica è subordinata all’accertamento attitudinale effettuata dal Direttore Musicale
Saranno associati in qualità di soci sostenitori persone o soggetti pubblici o privati che intendano sostenere con contribuzioni in danaro o di altra natura, le attività dell’Associazione. La quota per questi soggetti sarà definita caso per caso dall’Assemblea dei soci.
ART. 6 Condizioni per l’Associazione e relativi diritti ed obblighi degli associati
L’iscrizione a socio ordinario avviene su domanda e non è soggetta ad alcuna ulteriore determinazione; le domande di iscrizione in qualità di socio aggregato sono vagliate dal Consiglio Direttivo sulla base del succitato Regolamento. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci i soggetti terzi che effettuano prestazioni di lavoro a vario titolo per l’Associazione; possono invece essere ammessi coloro che usufruiscono di premi o borse di studio messe a disposizione dell’Associazione
Gli associati ordinari ed aggregati sono tenuti al rispetto del Regolamento e al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dell’Associazione.
Art.7 Cessazione della condizione di socio
E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per recesso (in tal caso l'associato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno in corso);
- per esclusione (in tal caso l'Assemblea dei soci può deliberare l'esclusione di coloro che incorrano in gravi violazioni dello Statuto o del regolamento interno).
Gli eredi dell'associato deceduto e coloro che hanno perso la qualità di associato per recesso od esclusione non possono richiedere i contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Tutti gli associati hanno uguali diritti associativi ed uguale diritto a tutte le prestazioni e servizi resi dall’Associazione, senza alcuna limitazione.
Art.8 Organi
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente
ART. 9 – Assemblea degli associati
L'Assemblea degli associati è organo sovrano sulle attività dell’Associazione
L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Hanno diritto di parteciparvi, intervenire e votare tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annua, se prevista.
L’Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:
a. approva il programma di attività di massima proposto dal Consiglio direttivo ed il relativo piano delle spese,
b. approva i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
c. elegge e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Associazione;
d. adotta le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;
e. adotta i regolamenti che disciplinano le attività dell’Associazione, proposti, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio Direttivo
f. delibera su scioglimento e liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
g. delibera sulla esclusioni dei soci ai sensi del successivo articolo 14 e dei recessi comunicati dai soci.
h. Su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Direttore Musicale del Coro ed eventuali professionisti incaricati di particolari attività dell’Associazione
i. Delibera su accordi e convenzioni inerenti le attività dell’Associazione.
Con riguardo alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’art.21 (deliberazioni dell’Assemblea) del codice civile.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.23 (annullamento e sospensione delle deliberazioni) del codice civile.
Art.10 Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in convocazione ordinaria due volte l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
L’Assemblea può essere convocata in riunione straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci ogni qualvolta sia ritenuto necessario
L'esercizio amministrativo ha inizio il 1° Gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.
E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di redigere e predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
Le modalità di convocazione e di funzionamento dell’Assemblea nonché della validità delle riunioni e delle delibere, sono definite dal Regolamento.
Art.11 Presidenza dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Svolge la funzione di Segretario della riunione un associato designato dall’Assemblea.
Art. 12 Validità delle delibere
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea, qualunque sia la materia della deliberazione, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E’ ammesso il voto per delega.
Art.13 Verbalizzazione delle riunioni
Dello svolgimento delle assemblee viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee verranno trascritti in apposito libro che dovrà essere conservato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che potranno consultarlo liberamente. Su detto libro dovranno altresì essere trascritte le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati.
Art.14 Consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che dura in carica tre anni. Il numero di consiglieri è deliberato dall’Assemblea nel momento della elezione del Consiglio. Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente dell’Associazione ed un delegato del Rettore. Tutti gli altri consiglieri sono nominati dall'Assemblea.
In caso di perdita della qualità di associato o dimissioni di uno dei Consiglieri, si provvederà alla sua sostituzione, chiamando a ricoprire la carica il primo dei non eletti nelle ultime consultazioni per il rinnovo delle cariche associative. Nel caso non sia possibile utilizzare tale meccanismo, l’Assemblea eleggerà un nuovo consigliere, il cui mandato scadrà contemporaneamente a quello degli altri consiglieri facenti parte del consiglio. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina, nel suo interno, di un Vice Presidente e un Tesoriere.
Art.15 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed uno dei consiglieri è chiamato a fare da Segretario della riunione. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni verranno trascritti in apposito libro che dovrà essere conservato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che potranno consultarlo liberamente.
Le modalità di convocazione del consiglio, di validità delle sedute e delle deliberazioni sono definite nel Regolamento.
Art.16 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi e le indicazioni dell’Assemblea e provvede a tutti gli atti necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
In particolare:
a. predispone i bilanci preventivi, i rendiconti consuntivi e le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
b. predispone tutti gli atti da sottoporre all’Assemblea e dà attuazione ai relativi deliberati;
c. delibera sulla utilizzazione del fondo comune e su qualsiasi atto di carattere economico, finanziario e giuridico;
d. delibera su contratti attivi e passivi,
e. promuove, organizza e coordina le attività dell'Associazione, ivi inclusi convenzioni e collaborazioni con organismi pubblici e privati, che perseguano obiettivi comuni a quelli dell’Associazione;
f. nomina, il Direttore Musicale del Coro Polifonico e di altri eventuali professionisti necessari alle attività dell’Associazione.
Essendo la suddetta elencazione indicativa e non tassativa, il Consiglio può adottare tutti gli atti necessari ad attuare le indicazioni dell’Assemblea, a promuovere le attività dell’Associazione nel rispetto delle sue finalità e dei suoi scopi.
Art.17 Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere adottate dai predetti organi. Egli collabora con il Rettore ed il suo delegato nel definire la partecipazione dell’Associazione alle attività dell’Università del Salento. In collaborazione con il Direttore Musicale, con i membri del Consiglio Direttivo ed in generale con tutti gli associati, stimola tutte le attività del coro, ne promuove l’immagine, tiene i contatti con tutti gli enti e le associazioni che possono interessare l'attività del coro.
Art.18 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di riscuotere le quote associative, i contributi, i rimborsi, i compensi e qualsiasi altra somma dovuta all'Associazione. Limitatamente allo svolgimento di tale funzione egli rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e può rilasciare quietanze. Egli tiene inoltre il registro contabile, con la dovuta cura, provvedendo con il Segretario alla redazione dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi. Il Tesoriere può infine sottoscrivere, in rappresentanza dell'Associazione, mandati di pagamento ed assegni, entro i limiti definiti dal Regolamento.
Art.19 Il Direttore Musicale
Il Direttore Musicale del coro è nominato dal Consiglio Direttivo, tra professionisti di provata esperienza e capacità, sia per il livello dei titoli accademici nel campo polifonico, compositivo ed orchestrale sia per le esperienze maturate nell’attività didattica e concertistica in aqmbito nazionale ed internazionale.
Al Direttore Musicale sono affidate le seguenti funzioni:
1. selezione, classificazione e preparazione tecnica delle voci;
2. conduzione delle prove di concertazione e direzione della componente vocale/strumentale che si produce nei concerti;
3. definizione delle risorse strumentali necessarie per gli eventi ed i concerti;
4. proposizione al Consiglio Direttivo di eventuali professionisti necessari per le attività del Coro;
5. assegnazione dei ruoli solistici e strumentali e selezione dei professionisti necessari per l’espletamento delle attività concertistica e preparatoria;
6. collaborazione con il Consiglio Direttivo per la definizione delle attività del Coro Polifonico e per la individuazione delle manifestazioni e degli eventi musicali;
7. definizione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, del repertorio e dell’organizzazione dei singoli eventi.
Art.20 Scioglimento dell’Associazione
L'Associazione viene sciolta con delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto. Con la stessa delibera, l'Assemblea nomina anche due o più associati che svolgono le funzioni di liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, qualora al termine delle operazioni di liquidazione si evidenzi un residuo attivo, questo sarà devoluto all’Università del Salento o in alternativa ad Enti o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.21 Norme di rinvio
Per tutto quanto non è oggetto di espressa regolamentazione nel presente statuto o nel Regolamento interno, si fa rinvio alle norme in tema di associazioni contenute nel Codice Civile.